Questa la comunicazione ricevuta dai delegati alla Cassa dell’odcec.
” Gentile Collega, ti informiamo che all’inizio del nuovo anno entreranno in vigore alcune novità relative al Regolamento della previdenza che riguardano un generale ammodernamento del testo e alcune novità tra le quali il metodo di accertamento dei contributi annuali e la revisione dell’apparato sanzionatorio.
Di seguito un breve riepilogo:
1) Norme sulla pre-iscrizione dei tirocinanti
E’ stato introdotto un limite di età pari a 50 anni per la pre-iscrizione alla Cassa e si è definita la natura delle somme versate durante il periodo di tirocinio.
2) Contributi dovuti dai pensionati di altre forme di previdenza obbligatoria
A partire dal 1° gennaio 2021 gli iscritti alla Cassa che sono anche pensionati di un altro Ente di previdenza obbligatoria verseranno i contributi nelle seguenti misure:
- a) Contributo Soggettivo (in % al reddito con obbligo del minimo ma in misura pari alla metà);
- b) Contributo Integrativo (In % al volume di affari senza obbligo del minimo);
- c) Contributo Supplementare (in % al reddito con obbligo del minimo ma in misura pari allametà)
Se un iscritto CNPR è anche titolare di una pensione erogata da un altro Ente di previdenza obbligatoria riceverà entro gennaio 2021 una comunicazione personalizzata che le spiegherà cosa cambia nei suoi contributi.
3) Calcolo dei contributi da versare in caso di omesso invio o di ritardo dell’invio del modello A19(dichiarazione obbligatoria annuale dei dati reddituali dell’iscritto)
L’Ente previdenziale accerterà i contributi dovuti sulla base dei dati (reddito Irpef e volume di affari Iva) dichiarati l’anno precedente oppure, in assenza anche di questi, accerterà i contributi minimi.
4) Raggiungimento degli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia ma non ha ancora l’età anagrafica per accedere al diritto
Dal 2021 l’iscritto CNPR che ha maturato il requisito degli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia della Cassa ma è in attesa di maturare l’età anagrafica per conseguirne il diritto, può chiedere di versare meno contributi.
Si tratta in buona sostanza di una facoltà data all’iscritto di versare la metà del contributo soggettivo e di non versare il minimo del contributo integrativo ma solo il 4% sul volume di affari effettivamente dichiarato È bene precisare a tal proposito che ai fini del raggiungimento del requisito contributivo non si contano i periodi di iscrizione presso altri Enti, salvo che gli stessi non siano stati ricongiunti presso Cnpr.
Entro la fine del mese di gennaio 2021 verrà inviata una comunicazione personalizzata a tutti gli iscritti che hanno le caratteristiche sopra indicate, nella quale sarà spiegato il modus operandi per richiedere il
pagamento in misura ridotta utilizzando la procedura on line che sarà attivata nell’area riservata dell’iscritto sul sito della CNPR.
5) Accertamento e riscossione dei contributi previdenziali
In tema di accertamento e pagamento dei contributi: si passa da cinque rate per le quote minimali e due rate per le eventuali eccedenze, a sette rate annuali equamente distribuite con saldo a dicembre.
I contributi, a partire dal 1° gennaio 2021 sono ripartiti a inizio anno in 7 rate di uguale importo; le scadenze restano quelle consuete: 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre, 16 dicembre.
Per l’anno 2021, la prima rata è posticipata dal 16 febbraio al 28 febbraio.
In corso d’anno l’importo delle rate ancora da versare può variare in base ai redditi dichiarati entro luglio con il modello A19. In caso di importi dovuti maggiori rispetto all’anno precedente, la differenza sarà imputata alla rata di dicembre.
6) Regime sanzionatorio
a) MOD. A19
La sanzione per il ritardo nella presentazione della dichiarazione obbligatoria (mod.A19) è ridotta ad 1/5 nel caso in cui l’acquisizione dei dati reddituali non comporti un incremento dei contributi dovuti.
b) Contributi versati in ritardo o non versati
Sono state fortemente ridotte le sanzioni in caso di ritardi lievi mentre sono state inasprite le sanzioni per chi paga con ritardi superiori ai sei mesi.
- – RIDUZIONI IN CASO DI RITARDI BREVI:
- Sanzione pari a 1/8 se si versa entro 60 giorni dalla scadenza (se non ancora contestati)
- Sanzione pari a 1/5 se si versa oltre il 60° ed entro il 120° giorno (se non ancora contestati)
- Sanzione pari a 1/3 se importi già contestati ma versati entro il termine previsto nellacontestazione e comunque entro il 180° giorno
- – LE NUOVE SANZIONI
- 1% mensile per ritardi nei pagamenti entro 365 giorni
- 2% mensile a partire dal 366° giorno
- Limite massimo: 60% degli importi dovuti
7) Limiti alle revisioni sanitarie e amministrative delle pensioni di invalidità
- – Dopo il secondo accertamento che conferma lo stato di invalidità non si procede a ulteriori controlli sanitari.
- – Non si procede ad accertamento amministrativo se i redditi professionali medi dei due anni antecedenti quello dell’accertamento, risultano inferiori al minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
– E’ stata modificata la misura del trattamento minimo delle pensioni di reversibilità di pensionati di invalidità;
- 8) Estensione dell’integrazione al minimo a tutte le pensioni di reversibilità di pensionati di invalidità
- 9) Pensione supplementare accessibile ai pensionati della“Gestione separata”
A partire dal 1° gennaio 2021 anche i pensionati della c.d. Gestione separata introdotta dalla Legge 335/95 possono richiedere, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione supplementare
Sul sito www.cassaragionieri.it , nella sezione centrale della home page dedicata alle notizie, ci sono tutti i riferimenti delle suindicate novità e, alcuni esempi sulle principali modifiche e il testo del nuovo Regolamento
Certi di averti fatto cosa gradita ti salutiamo e restiamo a tua disposizione per eventuali chiarimenti
I delegati CNPR – ODCEC Salerno Giuseppe Esposito
Roberto Tipaldi