MEF – Newsletter n.38 del 02 settembre 2020
GREEN ECONOMY
Efficienza energetica e misure antisismiche, le novità per accedere al Superbonus al 110%
Il Dl Rilancio ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici nel periodo compreso dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Il Dl Rilancio ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici nel periodo compreso dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (la detrazione non si applica agli immobili relativi all’impresa o strumentali all’esercizio di arti o professioni), dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione, dagli enti del Terzo settore, nonché, per specifici interventi, dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche. Per gli IACP la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per le persone fisiche, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.
Le norme non si applicano alle abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
In particolare, la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici stessi, si applica alle spese documentate a carico del contribuente, comprese anche quelle delle prestazioni professionali sostenute per la realizzazione dell’intervento, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione può riguardare:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate superiori al 25% del totale ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro e, come nel caso precedente, è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto
Per le spese relative a specifici interventi antisismici, comprese quelle per le relative prestazioni professionali, la detrazione viene aumentata al 110%:
- L’agevolazione attualmente prevista al 50% per opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2)
- L’agevolazione su interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (ora agevolati al 70% su case singole e 75% su condomìni) e due classi (ora agevolati rispettivamente all’80% e 85%) nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Con il recente Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – sono stati specificati nel dettaglio alcuni elementi fondamentali per consentire la piena fruizione della detrazione.
In particolare, vengono previsti gli adempimenti da effettuare, tra i quali:
- acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti richiesti per l’accesso alla detrazione e la congruenza tra i costi e l’intervento effettuato
- acquisizione dell’attestato di prestazione energetica
- conservare le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute e la ricevuta del bonifico bancario con cui è stato effettuato il pagamento
- trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati della scheda descrittiva degli interventi
- effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale
Il Decreto, inoltre, indica le modalità di trasferimento delle detrazioni non utilizzate, in tutto o in parte, che possono essere trasmesse all’acquirente dell’immobile residenziale su cui sono stati effettuati gli interventi; in caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio si trasmette per intero all’erede. I beneficiari possono optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori.
All’Enea sono affidati compiti di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e dell’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate e di trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 31 marzo di ogni anno, di un rapporto tecnico-economico relativo all’anno precedente.
Per queste attività, Enea può effettuare controlli, anche a campione, per valutare le condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli in merito al Superbonus al 110% in una circolare e in un provvedimento che contiene disposizioni per l’attuazione delle misure.
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