novità 2021 – pagamento dei contributi e impianto sanzionatorio

Questa la comunicazione ricevuta  dai delegati alla Cassa dell’odcec.

” Gentile Collega, ti informiamo che all’inizio del nuovo anno entreranno in vigore alcune novità relative al Regolamento della previdenza che riguardano un generale ammodernamento del testo e alcune novità tra le quali il metodo di accertamento dei contributi annuali e la revisione dell’apparato sanzionatorio.

Di seguito un breve riepilogo:

1) Norme sulla pre-iscrizione dei tirocinanti

E’ stato introdotto un limite di età pari a 50 anni per la pre-iscrizione alla Cassa e si è definita la natura delle somme versate durante il periodo di tirocinio.

2) Contributi dovuti dai pensionati di altre forme di previdenza obbligatoria

A partire dal 1° gennaio 2021 gli iscritti alla Cassa che sono anche pensionati di un altro Ente di previdenza obbligatoria verseranno i contributi nelle seguenti misure:

  1. a)  Contributo Soggettivo (in % al reddito con obbligo del minimo ma in misura pari alla metà);
  2. b)  Contributo Integrativo (In % al volume di affari senza obbligo del minimo);
  3. c)  Contributo Supplementare (in % al reddito con obbligo del minimo ma in misura pari allametà)

Se un iscritto CNPR è anche titolare di una pensione erogata da un altro Ente di previdenza obbligatoria riceverà entro gennaio 2021 una comunicazione personalizzata che le spiegherà cosa cambia nei suoi contributi.

3) Calcolo dei contributi da versare in caso di omesso invio o di ritardo dell’invio del modello A19(dichiarazione obbligatoria annuale dei dati reddituali dell’iscritto)

L’Ente previdenziale accerterà i contributi dovuti sulla base dei dati (reddito Irpef e volume di affari Iva) dichiarati l’anno precedente oppure, in assenza anche di questi, accerterà i contributi minimi.

4) Raggiungimento degli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia ma non ha ancora l’età anagrafica per accedere al diritto

Dal 2021 l’iscritto CNPR che ha maturato il requisito degli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia della Cassa ma è in attesa di maturare l’età anagrafica per conseguirne il diritto, può chiedere di versare meno contributi.

Si tratta in buona sostanza di una facoltà data all’iscritto di versare la metà del contributo soggettivo e di non versare il minimo del contributo integrativo ma solo il 4% sul volume di affari effettivamente dichiarato È bene precisare a tal proposito che ai fini del raggiungimento del requisito contributivo non si contano i periodi di iscrizione presso altri Enti, salvo che gli stessi non siano stati ricongiunti presso Cnpr.

Entro la fine del mese di gennaio 2021 verrà inviata una comunicazione personalizzata a tutti gli iscritti che hanno le caratteristiche sopra indicate, nella quale sarà spiegato il modus operandi per richiedere il

pagamento in misura ridotta utilizzando la procedura on line che sarà attivata nell’area riservata dell’iscritto sul sito della CNPR.

5) Accertamento e riscossione dei contributi previdenziali

In tema di accertamento e pagamento dei contributi: si passa da cinque rate per le quote minimali e due rate per le eventuali eccedenze, a sette rate annuali equamente distribuite con saldo a dicembre.

I contributi, a partire dal 1° gennaio 2021 sono ripartiti a inizio anno in 7 rate di uguale importo; le scadenze restano quelle consuete: 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre, 16 dicembre.

Per l’anno 2021, la prima rata è posticipata dal 16 febbraio al 28 febbraio.

In corso d’anno l’importo delle rate ancora da versare può variare in base ai redditi dichiarati entro luglio con il modello A19. In caso di importi dovuti maggiori rispetto all’anno precedente, la differenza sarà imputata alla rata di dicembre.

6) Regime sanzionatorio

a) MOD. A19

La sanzione per il ritardo nella presentazione della dichiarazione obbligatoria (mod.A19) è ridotta ad 1/5 nel caso in cui l’acquisizione dei dati reddituali non comporti un incremento dei contributi dovuti.

b) Contributi versati in ritardo o non versati

Sono state fortemente ridotte le sanzioni in caso di ritardi lievi mentre sono state inasprite le sanzioni per chi paga con ritardi superiori ai sei mesi.

  • –  RIDUZIONI IN CASO DI RITARDI BREVI:
    •   Sanzione pari a 1/8 se si versa entro 60 giorni dalla scadenza (se non ancora contestati)
    •   Sanzione pari a 1/5 se si versa oltre il 60° ed entro il 120° giorno (se non ancora contestati)
    •   Sanzione pari a 1/3 se importi già contestati ma versati entro il termine previsto nellacontestazione e comunque entro il 180° giorno
  • –  LE NUOVE SANZIONI
    •   1% mensile per ritardi nei pagamenti entro 365 giorni
    •   2% mensile a partire dal 366° giorno
    •   Limite massimo: 60% degli importi dovuti

7) Limiti alle revisioni sanitarie e amministrative delle pensioni di invalidità

  • –  Dopo il secondo accertamento che conferma lo stato di invalidità non si procede a ulteriori controlli sanitari.
  • –  Non si procede ad accertamento amministrativo se i redditi professionali medi dei due anni antecedenti quello dell’accertamento, risultano inferiori al minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

– E’ stata modificata la misura del trattamento minimo delle pensioni di reversibilità di pensionati di invalidità;

  1. 8)  Estensione dell’integrazione al minimo a tutte le pensioni di reversibilità di pensionati di invalidità
  2. 9)  Pensione supplementare accessibile ai pensionati della“Gestione separata”

A partire dal 1° gennaio 2021 anche i pensionati della c.d. Gestione separata introdotta dalla Legge 335/95 possono richiedere, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione supplementare

Sul sito www.cassaragionieri.it , nella sezione centrale della home page dedicata alle notizie, ci sono tutti i riferimenti delle suindicate novità e, alcuni esempi sulle principali modifiche e il testo del nuovo Regolamento

Certi di averti fatto cosa gradita ti salutiamo e restiamo a tua disposizione per eventuali chiarimenti

I delegati CNPR – ODCEC Salerno Giuseppe Esposito
Roberto Tipaldi

Il SUPERBONUS (110%) e le risposte chiarificatrici dell’Agenzia delle Entrate

Si pubblica la circolare  n. 30/E  dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto: Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti.

Circolare n. 30_2020

Efficienza energetica e misure antisismiche, le novità per accedere al Superbonus al 110%

MEF – Newsletter n.38 del 02 settembre 2020

GREEN ECONOMY

Efficienza energetica e misure antisismiche, le novità per accedere al Superbonus al 110%

Il Dl Rilancio ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici nel periodo compreso dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Il Dl Rilancio ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici nel periodo compreso dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (la detrazione non si applica agli immobili relativi all’impresa o strumentali all’esercizio di arti o professioni), dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione, dagli enti del Terzo settore, nonché, per specifici interventi, dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche. Per gli IACP la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Per le persone fisiche, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.

Le norme non si applicano alle abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

In particolare, la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici stessi, si applica alle spese documentate a carico del contribuente, comprese anche quelle delle prestazioni professionali sostenute per la realizzazione dell’intervento, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione può riguardare:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate superiori al 25% del totale ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  3. Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro e, come nel caso precedente, è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto

Per le spese relative a specifici interventi antisismici, comprese quelle per le relative prestazioni professionali, la detrazione viene aumentata al 110%:

  1. L’agevolazione attualmente prevista al 50% per opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2)
  2. L’agevolazione su interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (ora agevolati al 70% su case singole e 75% su condomìni) e due classi (ora agevolati rispettivamente all’80% e 85%) nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Con il recente Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – sono stati specificati nel dettaglio alcuni elementi fondamentali per consentire la piena fruizione della detrazione.

In particolare, vengono previsti gli adempimenti da effettuare, tra i quali:

  • acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti richiesti per l’accesso alla detrazione e la congruenza tra i costi e l’intervento effettuato
  • acquisizione dell’attestato di prestazione energetica
  • conservare le fatture o le ricevute fiscali delle spese sostenute e la ricevuta del bonifico bancario con cui è stato effettuato il pagamento
  • trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati della scheda descrittiva degli interventi
  • effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale

Il Decreto, inoltre, indica le modalità di trasferimento delle detrazioni non utilizzate, in tutto o in parte, che possono essere trasmesse all’acquirente dell’immobile residenziale su cui sono stati effettuati gli interventi; in caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio si trasmette per intero all’erede. I beneficiari possono optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori.

All’Enea sono affidati compiti di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e dell’efficacia dell’utilizzo delle risorse pubbliche impiegate e di trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 31 marzo di ogni anno, di un rapporto tecnico-economico relativo all’anno precedente.

Per queste attività, Enea può effettuare controlli, anche a campione, per valutare le condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli in merito al Superbonus al 110% in una circolare e in un provvedimento che contiene disposizioni per l’attuazione delle misure.

 Per saperne di più

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Riduzione del canone di locazione per le attività produttive a causa dell’emergenza epidemiologica

Va bene tutto; quello che non va bene è  che l’Erario non restituisce l’imposta  di registro in capo a chi l’ha pagata. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe determinarsi, affinché il proprietario dell’immobile possa ridurre l’imposta IRPEF  in proporzione al mancato introito della somma specificata nel contratto regolarmente registrato (Nota della redazione

 

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 
n. 334/2018 R.G.E.

Il G.E.
letta l’istanza presentata dalla ditta A.S. di page1image66009728 page1image66001280per il tramite del Custode, depositata in data 20/04/2020, successivamente “rimodulata” e “superata” dall’istanza del 18/05/2020, in considerazione della normativa in materia di credito di imposta

afferente al contratto di locazione (cfr. artt. 65, D.L. n. 18/2020 e 28 D.L. n. 34/2020); dato atto che, come compiutamente rappresentato dal Professionista nell’istanza:
– l’immobile oggetto della presente esecuzione “è parzialmente locato alla ditta…con contratto di locazione commerciale…registrato…opponibile alla procedura”, che prevede il pagamento del canone mensile di € 1.200,00 oltre IVA;
– nel plesso viene svolta attività commerciale non alimentare;
– 
constatato, a seguito dell’accesso e delle attività degli Ausiliari, che “il canone di locazione afferiva solo a una porzione dell’immobile (precisamente quella contraddistinta in catasto al foglio 36, p.lla 2550, sub 26, mentre non era indicata quella contraddistinta al sub 27 pure pignorata)”, previa autorizzazione del G.E. in data 12/12/2019 è stato sottoscritto con la medesima ditta contratto precario, risolutivamente condizionato alla vendita, per la residua porzione (sub 27), pattuendo il pagamento di un corrispettivo mensile di € 420,00, a decorrere dal mese di novembre 2019;
– 
in considerazione dell’emergenza epidemiologica e della correlata momentanea chiusura della propria attività commerciale, la conduttrice ha proposto la temporanea riduzione del corrispettivo previsto nel contratto precario nella misura del 60% per i canoni di marzo e aprile 2020 e nella misura del 50% per i canoni da maggio a luglio 2020, riservandosi di beneficiare della citata normativa in materia di credito di imposta con riguardo al contratto di locazione;
osservato che, giusta art. 484 c.p.c., la valutazione sulla impossibilità di adempiere 
all’obbligazione contrattuale discendente da contratto precario oneroso rientra nella potestas judicandi del G.E. che lo autorizzato, conseguentemente parimenti spettando al G.E. il valutare ogni richiesta afferente alla sospensione del versamento dei relativi “canoni” o alla rimodulazione degli stessi;
osservato altresì a tal fine che, nella generale ottica costi/benefici (cui, si ritiene, debba essere orientata ogni valutazione in parte qua del G.E. ai sensi dell’art. 484 c.p.c. cit.), il G.E. ben può autorizzare, in presenza di siffatte istanze o di comportamenti inadempienti del contraente, la rinegoziazione del contratto o decidere di attendere” nell’emissione dell’ordine di liberazione, in considerazione delle peculiarità del caso concreto e nel generale contemperamento degli interessi, talvolta contrapposti, coinvolti nella procedura, in una valutazione complessiva delle posizioni in gioco che non può essere limitata alla mera ottica acquisitiva delle rendite ma deve essere estesa all’aspetto manutentivo-conservativo del cespite, al fine di preservarne il valore;
preso atto, a tal riguardo, del comportamento finora virtuoso 
dall’istante;
ritenuto che la proposta formulata, in considerazione della peculiarità del momento storico ed economico, della specifica situazione commerciale del conduttore e della limitata ripresa delle attività nazionali, sia meritevole di accoglimento, pure rintracciandosi utile ausilio ermeneutico non solo nell’art. 91 d.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020, cit., ma anche, per eadem ratio, nell’art. 103, co. 6, d.l. cit. (tali disposizioni vengono richiamate pure dal Professionista, il quale corrobora il proprio iter argomentativo altresì con menzione degli artt. 1256, 1258, 1464, 1467, 1175 e 1375 c.c.);

considerato che, alla luce della copiosa corrispondenza intercorsa tra la conduttrice e il Custode, sulla cui scorta la ditta istante ha per ben due volte rimodulato (e in senso maggiormente favorevole per la procedura) la propria istanza, può procedersi all’autorizzazione de qua pure in disparte l’assunzione della posizione del creditore, stante la predetta valutazione di convenienza economico-gestoria effettuata da questo G.E. nelleccezionalità del contesto attuale;

visto l’art. 484 c.p.c.;

p.q.m.

AUTORIZZA quanto disposto in parte motiva;

ONERA il Custode di segnalare tempestivamente al G.E. il ricorrere di eventuali inadempimenti della ditta per l’assunzione delle determinazioni del caso.
Si comunichi.
Bari, 09/06/2020

Il G.E.

Chiara Cutolo

Emergenza sanitaria e l’estate dei BONUS?

Sono scattate dall’1 luglio quello che si è deciso durante l’emergenza sanitaria, che piacciano o no, di seguito le misure adottate.

CONTANTI

La soglia dei trasferimenti in denaro tra privati è ridotta da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. La norma resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021: dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite scenderà di nuovo e verrà fissato a 999,99 euro. Chi non rispetterà questo vincolo rischierà una sanzione tra 2.000 e 50mila euro. Se la violazione riguarda importi superiori a 250mila euro, la sanzione viene quintuplicata sia nel minimo, vale a dire sarà compresa tra 10mila e 250mila euro”.

SUPERBONUS 110% –Si potrà beneficiare del superbonus del 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe) relative ai lavori edilizi finalizzati al miglioramento energetico degli edifici e che contengano almeno uno di questi interventi: isolamento termico degli edifici che copra almeno il 25% della superficie; sostituzione dell’impianto di riscaldamento con apparecchi ad alta tecnologia; messa in sicurezza antisismica di case ed edifici produttivi in zona sismica 1, 2 e 3. Per i lavori di isolamento e riscaldamento, serve un miglioramento di due classi energetiche e l’Ape ante e post lavori. Sono agevolati anche gli interventi legati a quelli principali, come l’installazione di pannelli fotovoltaici o le colonnine di ricarica per auto elettriche. Occorre, comunque, attendere i dettagli dell’agevolazione, che verranno resi noti dopo l’approvazione in Parlamento del decreto Rilancio (entro il 18 luglio).

BONUS LAVORO – Scompare il bonus Renzi, che verrà rimpiazzato con un bonus lavoro più ricco: 100 euro al mese anziché 80 euro. Resta escluso chi ha un reddito fino a 8.174 euro. Chi ha redditi compresi tra 8.174 euro e 28mila euro riceve il bonus in busta paga: si tratta di 1.200 euro annui a regime (600 per il secondo semestre 2020). A chi ha redditi compresi tra 28mila e 40mila euro è, invece, riconosciuta una detrazione pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito di 28mila euro e decresce fino ad azzerarsi a un livello di reddito di 40mila euro”.

NUOVI ASSEGNI FAMILIARI – I dipendenti del settore privato (non agricoli) possono presentare le domande per ottenere il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare (Anf) validi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. La richiesta va presentata all’Inps solo per via telematica. L’importo, che segue una tabella pubblicata sul sito dell’Istituto, è stato aggiornato tenendo conto della variazione dell’inflazione calcolata dall’Istat.

BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI – Si tratta di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni con carte di debito, di credito, prepagate o tramite altri strumenti elettronici tracciabili. Il credito spetta se i ricavi o i compensi dell’anno d’imposta precedente non hanno superato i 400mila euro. E solo per le commissioni legate a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dal 1° luglio ai consumatori finali.

BONUS VACANZE – Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre di quest’anno, inoltre, si potrà chiedere il bonus vacanze per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast: 500 euro se la famiglia è composta da almeno tre persone, 300 in caso di due componenti e 150 per i single. Per usufruire del bonus bisogna installare ed effettuare l’accesso all’app IO, l’app* dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA**. Per l’accesso è necessario la Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la carta d’identità elettronica (Cie 3.0), previo possesso di una Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità da cui risulti un indicatore Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sotto i 40mila euro. L’80% del bonus verrà erogato sotto forma di sconto in fattura, mentre il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Le spese vanno documentate con fattura, ricevuta o scontrino che riportino il codice fiscale del beneficiari.

CALENDARIO FISCALE –Diventa obbligatorio il contraddittorio preventivo con il contribuente. Termina il periodo di moratoria previsto per gli adempimenti il cui termine naturale sarebbe scaduto tra l’8 marzo e il 31 maggio. Si parla, ad esempio, della registrazione dei nuovi contratti di locazione o comodato. Possibile anche la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti proprio alla data del 1° luglio.

PAGO IN RETE PER LE SCUOLE – Tutti i pagamenti legati al mondo della scuola dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma ‘Pago in Rete’. Il sistema  dovrà essere utilizzato per pagare online tasse scolastiche; viaggi di istruzione; visite didattiche; assicurazione integrativa alunni; mense scolastiche autogestite; attività extracurriculari; contributi volontari; tasse universitarie o di laurea; contributi per i concorsi pubblici; bollo per il riconoscimento dei titoli di studio esteri. Per utilizzare la piattaforma, occorre dotarsi di Spid oppure registrarsi ai portali dell’Istruzione o dell’Università. Dopodiché, l’utente può scegliere se scaricare il documento di pagamento (che riporta Qr-Code e bollettino postale) e pagarlo alle Poste o in tabaccheria. Ma può anche pagare subito online con carta di credito o addebito in conto”.

  • IO App: è un’applicazione per ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione.
  • ** PagoPA: PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

Le misure del Governo a sostegno delle famiglie italiane

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il Governo ha introdotto, a partire dal Decreto “Cura Italia”, una serie di misure a favore delle famiglie italiane, successivamente rafforzate e prolungate con il Decreto Rilancio: interventi a sostegno dei genitori lavoratori, misure per assicurare la necessaria liquidità attraverso la certezza del reddito e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, introduzione di indennità e di nuovi strumenti come il Reddito di Emergenza destinato ai nuclei familiari più in difficoltà, importanti stanziamenti per allargare le tutele sociali. Il Dl Rilancio ha, inoltre, cancellato definitivamente le clausole di salvaguardia, eliminando gli aumenti di IVA e accise previsti a partire dal 2021 a beneficio dell’economia e della famiglie.

Ecco i principali interventi a favore delle famiglie.

Sostegno ai genitori lavoratori

Bonus per acquisto servizi di baby sitting: con il Decreto “Cura Italia” è stato introdotto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate per il 2020 a decorrere dal 5 marzo. Con il Decreto Rilancio il voucher sale da 600 a 1.200 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi) e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi, potenziati a loro volta con il rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia, da 150 milioni di euro. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, con uno stanziamento di circa 680 milioni, il bonus aumenta da 1.000 a 2.000 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi).

Congedi parentali: per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il Decreto “Cura Italia” ha previsto il diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Con il Decreto Rilancio, con uno stanziamento complessivo di 660 milioni di euro, la durata del congedo è stata estesa da quindici giorni a un periodo continuativo o frazionato fino a trenta giorni complessivi, mentre il periodo di fruizione è stato esteso dal 3 maggio fino al 31 luglio 2020.

Lavoro agile: fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Sostegno alla Scuola: il Decreto “Cura Italia” ha incrementato di 85 milioni di euro le risorse per il 2020 del Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale, con risorse destinate all’acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali (per 10 milioni di euro), alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d’uso per gli studenti meno abbienti (per 70 milioni di euro), alla formazione del personale. Il Decreto Rilancio ha ampliato ed esteso la portata delle misure a sostegno del sistema scolastico. Tra gli interventi, uno stanziamento di 331 milioni di euro per il 2020 per incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, con risorse destinate a interventi di adattamento degli spazi scolastici per lo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, al potenziamento della didattica anche a distanza e a favore dell’inclusione scolastica e per realizzare misure che contrastino la dispersione, all’acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti. Viene inoltre istituito un “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede, per attuare misure di contenimento del rischio epidemiologico, lo stanziamento di 400 milioni nel 2020 e di 600 milioni nel 2021.

Tutele sociali

Rafforzati i permessi ex legge 104: Il Decreto “Cura Italia” ha incrementato di ulteriori dodici giornate il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (i cosiddetti “permessi ex legge 104/92”). I dodici giorni ulteriori, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, si sono aggiunti ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge, per un totale di diciotto giorni totali per i due mesi citati. Al personale sanitario tale beneficio è stato riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità. Il Decreto Rilancio, con uno stanziamento complessivo di 800 milioni di euro, ha confermato lo stesso intervento per i mesi di maggio e giugno 2020.

Potenziati i fondi per l’assistenza e i servizi per le disabilità: con il Decreto Rilancio vengono destinati 150 milioni complessivi al potenziamento dell’assistenza, dei servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e al il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19.

Reddito di Emergenza per famiglie con componenti con disabilità: alle famiglie in difficoltà a causa dell’Emergenza Covid-19 viene riconosciuta, con una spesa di circa un miliardo di euro prevista all’interno del Decreto Rilancio, questa forma di sostegno straordinaria, erogata in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (in particolare, 840 euro sono riconosciuti a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza).

Didattica per studenti con disabilità: all’interno dei 331 milioni di euro destinati dal Decreto Rilancio a incrementare il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, vengono destinate risorse a interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Sostegni fiscali

Versamenti sospesi: con il Decreto “Cura Italia” e con il successivo Decreto Liquidità, il Governo ha sospeso un’ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi, stabilendo il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi. Con il Decreto Rilancio vengono ulteriormente prorogate le sospensioni dei versamenti di marzo, aprile e maggio, fino al settembre 2020 e vengono introdotte ulteriori misure fiscali volte a sostenere da un lato l’attività imprenditoriale e dall’altro a ridurre gli oneri per i dispositivi di protezione, le spese di sanificazione ed adeguamento degli ambienti di lavoro e spazi commerciali.

Soppresse le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise: con il Decreto Rilancio vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi, con un intervento previsto dal Decreto Rilancio, i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione. Fino alla stessa data queste somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Tax credit vacanze: il Decreto Rilancio introduce un credito alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Ecobonus e sismabonus al 110%: viene introdotta, con il Decreto Rilancio, una detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico. Fra gli interventi sono compresi anche quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Protezione dei redditi

Fondo Gasparrini per mutui prima casa: è stata estesa per nove mesi, per effetto del Decreto “Cura Italia”, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus.

Sospensione delle procedure di licenziamento: con il Decreto “Cura Italia” è stato sospeso, per i due mesi successivi alla data della sua entrata in vigore, l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti per 60 giorni e nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Con il Decreto Rilancio il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso viene esteso a cinque mesi.

Cassa integrazione in deroga: Il Decreto “Cura Italia” ha esteso la Cassa Integrazione in deroga per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro. Per i datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica è stata prevista la possibilità di fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità è stata estesa anche alle imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria. Il Decreto Rilancio, con uno stanziamento di 16 miliardi di euro, ha rafforzato gli istituti della Cassa Integrazione e del Fondo di Solidarietà per ulteriori 9 settimane: in particolare vengono estese le tutele previste dal Cura Italia fino al 31 agosto 2020 e incrementate di successive 4 settimane per i periodi dal primo settembre al 31 ottobre 2020. La Cig straordinaria viene estesa a 18 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020.

Modifica di pagamenti di Cig in deroga: per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, il Decreto Rilancio permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo ed effettua l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Estensione accesso all’assegno ordinario: con il Decreto “Cura Italia” è stata prevista per i datori di lavoro la possibilità di presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, a decorrere dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

NASPI e DISCOLL: le prestazioni dei sussidi di disoccupazione ordinari (NASPI) e per Co.Co.Co. (DISCOLL) che finiscono nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, con il Decreto Rilancio vengono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro previste nel Decreto “Cura Italia” e nel Decreto Rilancio. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.

Indennità: i provvedimenti governativi hanno introdotto una serie di indennizzi non cumulabili con pensioni o stipendi. In particolare:

Il Decreto “Cura Italia” ha previsto un indennizzo di 600 euro per una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Con il Decreto Rilancio l’indennizzo previsto a marzo viene erogato anche per il mese di aprile. Lo riceveranno anche coloro che hanno presentato domanda in un momento successivo: gli stagionali diversi dal settore turismo, i lavoratori occasionali e quelli intermittenti.

1.000 euro per il mese di maggio: con il Decreto Rilancio viene riconosciuta questa indennità ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Viene riconosciuta anche ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro all’entrata in vigore del decreto.

Artigiani, commercianti e coltivatori diretti: con il Decreto Rilancio, a partire da maggio queste categorie vengono ricomprese nell’insieme di società di persone e capitali e rientrano nell’ambito dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, che eroga indennizzi a fondo perduto alle imprese che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Gli indennizzi sono parametrati alla perdita di fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro.

Professionisti ordinistici: continuano a venire gestiti dalle casse professionali per i mesi di aprile e maggio.

Fondo per il reddito di ultima istanza per tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro: il Decreto “Cura Italia” ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2020, è rivolto a professionisti ordinisti e altri esclusi dall’indennizzo di 600 euro, per un totale di 500.000 persone.

Reddito di Emergenza: alle famiglie in difficoltà a causa dell’Emergenza Covid-19 viene riconosciuta, con il Decreto Rilancio, questa forma di sostegno straordinaria, erogata in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). La platea fa riferimento a un milione di famiglie, che devono essere residenti in Italia, avere un reddito nel mese di aprile inferiore all’ammontare del beneficio che si riceve, un patrimonio mobiliare famigliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro (tetto elevabile a un massimo di 25.000 euro a seconda del nucleo familiare) e un valore ISEE inferiore a 15.000 euro. Il Rem non è compatibile con le altre forme di sostegno previste dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 e non viene erogato ai titolari di pensione, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore al reddito stesso e a chi già riceve il reddito di cittadinanza.

Colf e badanti: ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, con il Decreto Rilancio viene riconosciuta per aprile e maggio 2020 un’indennità mensile pari a 500 euro al mese. Dalla norma, che prevede uno stanziamento di poco inferiore ai 500 milioni di euro, sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro che percepiscono il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza.

Accesso al Reddito di cittadinanza senza condizioni: ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate le misure di contenimento adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus, con il Decreto “Cura Italia” sono stati sospesi per due mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

Sovvenzioni al pagamento dei salari per evitare licenziamenti: con il Decreto Rilancio, ai sensi del nuovo Temporary Framework europeo, gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a sostegno dell’economia per contribuire ai costi salariali delle imprese (fra cui quote contributive e assistenziali) e dei lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti durante la pandemia. La sovvenzione ha durata di 12 mesi, è rivolta ai dipendenti che altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro e non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda.

Premi ai lavoratori dipendenti che restano in servizio: con il Decreto “Cura Italia” ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo hanno svolto la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un incentivo di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati). Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Sostegno al personale sanitario: il Decreto “Cura Italia” ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse per il 2020 destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Il Decreto Rilancio ha previsto ulteriori 190 milioni per incentivi ai medici, infermieri e a tutto il personale sanitario.

Straordinari per le forze dell’ordine: con il Decreto “Cura Italia” sono stati stanziati fondi per oltre 100 milioni di euro per il pagamento degli straordinari e di altri oneri dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale. Con il Decreto Rilancio, più di 167 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali vengono destinati alle funzioni di gestione dell’emergenza del Ministero dell’Interno, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pagamento degli straordinari e alle indennità di ordine pubblico.

Decreto rilancio, le misure per rimettere in moto il Paese

INDICE DELLE MISURE

Salute e sicurezza

Sostegno alle imprese

Contributo a fondo perduto

Rafforzamento patrimoniale

Ricapitalizzazione delle imprese

Cancellazione del saldo e acconto dell’Irap

Agevolazioni per gli affitti:

Riduzione degli oneri delle bollette

Pagamento debiti della P.A.

Fondo per il trasferimento tecnologico

Smart&Start Italia

Sovvenzioni e agevolazioni

Garanzia sull’assicurazione dei crediti commerciali

Partecipazione al Fondo della Bei:

Deroga alla disciplina degli aiuti di Stato

Garanzia dello Stato su passività delle banche

Sostegno pubblico nelle procedure di liquidazione di piccole banche

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi:

Lavoro

Reddito di Emergenza

Cassa Integrazione

NASPI  (nuova assicurazione sociale per l’impiego) e DISCOLL (prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione )

Indennità

      • 600 euro per il mese di aprile
      • 1.000 euro per il mese di maggio
      • Artigiani, commercianti e coltivatori diretti
      • Professionisti ordinistici

Colf e badanti:

Bonus Baby sitter

Incremento giorni di permesso retribuito coperto da legge 104 e Congedi parentali

Sospensione dei licenziamenti

Sovvenzioni al pagamento dei salari per evitare licenziamenti

Emersione dei rapporti di lavoro

Modifica di pagamenti di cig in deroga

Lavoro agile

Fisco

Soppresse le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise

Cancellazione del saldo e acconto dell’Irap

Ecobonus e sismabonus al 110%

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta per i fitti commerciali

Innalzato il limite delle compensazioni fiscali

Misure in materia di TOSAP

Credito imposta Ricerca e Sviluppo al Sud

Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia

Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

Versamenti sospesi fino a settembre

Sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni

Sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento:

Sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo

Proroga termini per notifiche atti

Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Rinvio Plastic e Sugar tax:

Rinvio Lotteria degli scontrini ed obbligo di registratore telematico

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA):

Turismo, istruzione e cultura

TURISMO

Esenzioni dall’IMU per il settore turistico

Esonero Tosap

Fondo Turismo

Promozione turistica in Italia

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

ISTRUZIONE E CULTURA

 Decreto rilancio, le misure per rimettere in moto il Paese

Dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del Decreto “Cura Italia”, il Governo con il “Decreto Rilancio” stanzia ulteriori 155 miliardi per avviare la Fase 2 dell’economia italiana che dovrà affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia del Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese.

Un provvedimento straordinario con il quale si interviene per rinforzare i settori salute e sicurezza, sostenere le imprese, i redditi da lavoro, il turismo e la cultura. E si pongono le basi per la ripresa del Paese, anche con la cancellazione delle clausole di salvaguardia, eliminando così gli aumenti di Iva e accise previsti a partire dal 2021.

In particolare, vengono stanziati oltre 130 miliardi per fornire liquidità e sostegno al lavoro e all’economia tramite misure di ristoro per le imprese con contributi a fondo perduto, la cancellazione del saldo e acconto Irap di giugno, contributi per affitti e bollette, il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, l’allungamento delle tutele della Cassa Integrazione (per complessivi 16 miliardi), delle indennità di lavoratori autonomi, Co.Co.Co, stagionali, artigiani e commercianti e l’introduzione di interventi per aiutare colf e badanti.

Oltre cinque miliardi sono stanziati per Salute e Sicurezza: di questi 1,4 miliardi di euro vengono impiegati per la creazione di 3.500 nuovi posti letto in terapia intensiva e oltre 4.200 in semintensiva; 1,2 miliardi per il potenziamento dell’assistenza territoriale con l’assunzione di circa 9.000 infermieri e 1,5 miliardi per rifinanziare il Fondo emergenze Nazionali. A uno dei settori più colpiti, il turismo, sono destinati 3 miliardi di aiuti che serviranno a finanziare, tra le altre cose, il credito di imposta per le vacanze delle famiglie e l’esenzione IMU per le attività del settore ricettivo. Due miliardi, infine, sono destinati a sostenere le misure fiscali, fra le quali l’azzeramento dell’Iva per i dispositivi di protezione individuali.

Salute e sicurezza

Dopo l’intervento di 3, 1 miliardi all’interno del decreto Cura Italia, con il Decreto Rilancio il Governo stanzia ulteriori 4,3 miliardi per potenziare la rete ospedaliera e l’assistenza territoriale e rafforzare la dotazione di personale e di mezzi del sistema sanitario, della Protezione civile e delle Forze dell’ordine.

1,4 miliardi di euro stanziati per un intervento di riordino della rete ospedaliera per fronteggiare l’emergenza COVID-19: un incremento strutturale di 3500 nuovi posti letto di terapia intensiva, la riqualificazione di 4225 nuovi posti letto di area semi intensiva, di cui la metà convertibili in terapie intensive, e la creazione di 300 posti letto di terapia intensiva in strutture movimentabili, oltre ad altre misure di potenziamento e ristrutturazione.

Un intervento da 1,2 miliardi per il 2020 per il potenziamento dell’assistenza territoriale, destinato al rafforzamento del monitoraggio e del tracciamento precoce dei casi, dell’assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare, all’incremento delle prestazioni terapeutiche domiciliari e al rafforzamento dei servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per l’assunzione di fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, con contratti dal 15 maggio al 31 dicembre 2020.

Viene rifinanziato il Fondo Emergenze Nazionali di ulteriori 1, 5 miliardi per il 2020.

Sono previste altre 170 assunzioni di medici militari, vengono stanziati ulteriori 88 milioni di euro per potenziare i servizi sanitari militari nel 2020 e 1 milione di euro per gli straordinari del personale medico, paramedico e delle sale operative delle Forze armate. Inoltre, viene prolungato il periodo di ferma dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e si avvia il reclutamento riservato al personale in servizio di 60 marescialli per funzioni infermieristiche.

È incrementata di 105 milioni di euro per il 2020 e il 2021 e di 109 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa per le borse di studio per i medici specializzandi.

Limitatamente al periodo emergenziale, viene prolungato il periodo di validità delle prescrizioni mediche dei medicinali classificati in fascia A.

Vengono prorogati diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.

Più di 167 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali vengono destinati alle funzioni di gestione dell’emergenza del Ministero dell’Interno, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al pagamento degli straordinari e alle indennità di ordine pubblico.

Viene incrementato di ulteriori 500 unità il contingente di personale dell’operazione “Strade sicure”, per la quale vengono stanziati circa 4,7 milioni di euro.

Vengono previste modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità.

Vengono prorogati di ulteriori sei mesi i termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali delle regioni.

Sostegno alle imprese

Il Decreto Rilancio contiene misure imponenti, per un importo complessivo vicino ai 100 miliardi di euro, volte a garantire liquidità e sostegno alle imprese italiane, per assicurarne la tenuta nel periodo dell’emergenza e favorirne il rilancio nel momento della ripresa. Particolare attenzione è stata dedicata alle imprese più piccole ed alla difesa dei posti di lavoro, accompagnando questi sforzi al tentativo di indirizzare la ripartenza dell’economia lungo sentieri virtuosi di investimento, innovazione, individuazione di nuovi indirizzi strategici, crescita dimensionale. Sono previsti anche interventi dello Stato nel capitale delle imprese, attivati solo se necessario, se richiesti dalle imprese stesse e senza l’assunzione di quote di controllo, con l’obbiettivo di preservare la stabilità operativa e societaria del nerbo produttivo del paese, presidiare i settori strategici e contribuire ad un complessivo rafforzamento della struttura industriale.

Contributo a fondo perduto: vengono stanziati 6,2 miliardi di euro per trasferimenti a soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l’attività prima del 31 marzo 2020.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato di aprile 2020 sia sceso del 33% rispetto a quello di aprile 2019 e a chi abbia iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019.

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

          •   20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
          •  15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro
          •  10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro

Il contributo minimo, che verrà erogato a giugno dall’Agenzia delle Entrate e non concorrerà alla formazione della base imponibile, è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Rafforzamento patrimoniale: per le imprese con un fatturato compreso fra i 5 ed i 50 milioni di euro che hanno subito un calo del fatturato del 33% sono previsti interventi di defiscalizzazione degli aumenti di capitale e di sostegno finanziario effettuati entro il 31 dicembre 2020. In particolare, è prevista una detrazione del 20% dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (deduzione del 20% per le società) in caso di aumento di capitale a pagamento, con un limite massimo del beneficio fissato a 2 milioni di euro.

Viene inoltre riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite superiori al 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (con un tetto massimo di 800.000 euro).

Per le imprese con ricavi sopra i 10 milioni di euro che effettuino aumenti di capitale superiori ai 250.000 euro è prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari (di ammontare compreso fra 250.000 euro e il minore fra l’importo dell’aumento di capitale e 3 milioni di euro) che possono venire acquistati dal ‘Fondo Patrimonio Pmi’ gestito da Invitalia, di 6 anni di durata senza il pagamento di interessi.

Il valore di rimborso da parte della società che ha effettuato l’aumento di capitale è ridotto del 30% (con limite a 800.000 euro) nel caso in cui il valore del patrimonio netto sia superiore a quello del momento della sottoscrizione e la società non abbia, fra le altre cose, versato dividendi o fatto aumenti di capitale gratuiti.

Ricapitalizzazione delle imprese: istituzione di un patrimonio destinato in CDP di 45 miliardi per le imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro. Gli interventi sono rivolti a SpA con sede in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il patrimonio potrà realizzare interventi a condizioni di mercato o secondo i criteri che saranno definiti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato approvato dalla Commissione europea, e saranno preferibilmente effettuati secondo modalità standardizzate, nella forma della sottoscrizione di prestiti convertibili o subordinati. La sottoscrizione di capitale richiederà invece un’istruttoria specifica, non porterà all’acquisizione di partecipazioni di controllo, e vedrà di norma la presenza di co-investitori. Il patrimonio potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio. Nella valutazione degli interventi si tiene in conto, tra l’altro, dell’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, ai livelli occupazionali e al mercato del lavoro.

Cancellazione del saldo e acconto dell’Irap: come forma di sostegno aggiuntiva alle imprese che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro e che hanno subito un danno economico evidente dall’emergenza Covid-19 queste non sono tenute al pagamento a al saldo dell’Irap per il 2019 né della prima rata dell’acconto dovuta per il 2020. Un intervento che prevede uno stanziamento di circa 4 miliardi di euro.

Agevolazioni per gli affitti: alle imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato. Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno prima. Un intervento che prevede uno stanziamento di 1,5 miliardi.

Riduzione degli oneri delle bollette: per maggio, giugno e luglio 2020 con un intervento da 600 milioni di euro si riduce il peso degli oneri fissi sulle bollette elettriche, in particolare quelle delle piccole attività produttive e commerciali.

Pagamento debiti della P.A.: viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.

Fondo per il trasferimento tecnologico: viene istituito la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico ed è finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.

Smart&Start Italia: vengono introdotte ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito di questa misura pensata per la crescita delle imprese.

Sovvenzioni e agevolazioni: le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa di produzione di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Garanzia sull’assicurazione dei crediti commerciali: viene creato uno strumento di ‘riassicurazione’ di Stato, in analogia con quelli adottati o in via di adozione in altri Paesi Europei. Con uno stanziamento a favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, si vuole evitare che le perdite attese a seguito dello shock da Covid-19 portino a una notevole contrazione delle linee di credito commerciale in favore delle imprese e garantite dalle compagnie di assicurazioni, che ora potranno accedere allo strumento di garanzia previsto a beneficio di chi ha contratto la polizza credito (il fornitore) e dei relativi clienti (le imprese della filiera debitrici).

Partecipazione al Fondo della Bei: il Ministero dell’Economia potrà stipulare con la Bei gli accordi necessari per consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia Pan europeo per il sostegno agli stati membri. Un Fondo in grado di erogare fino a 200 miliardi di euro in forma di garanzia e prestiti diretti o indiretti a favore di Pmi e grandi imprese, garantendo così la liquidità necessaria a fronteggiare la crisi.

Deroga alla disciplina degli aiuti di Stato: alla luce del nuovo ‘Temporary Framework’ della Commissione Ue, i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione, possono ricevere nuovi aiuti, in deroga al divieto di concessione previsto. Analogamente, Regioni, Province e altri tenti territoriali possono concedere varie tipologie di aiuti alle imprese (fra le quali sovvenzioni dirette, anticipi, agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, tassi di interesse agevolati e sovvenzioni per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti).

Garanzia dello Stato su passività delle banche: per evitare di dover effettuare una notifica individuale alla Commissione europea nel caso fosse necessario intervenire a sostegno della liquidità di banche solventi ma soggette a perturbamenti nell’economia, si è adottato uno schema generale e preventivamente sottoposto alla Commissione europea in base al quale il Ministero dell’Economia può, ove mai ve ne fosse bisogno, concedere la Garanzia dello stato su passività di nuova emissione delle banche con sede legale in Italia fino ad un valore nominale di 19 miliardi di euro senza che sia necessario effettuare di volta in volta una notifica alla Commissione che mal si attaglia alle esigenze di speditezza.

Sostegno pubblico nelle procedure di liquidazione di piccole banche: per evitare di dover effettuare una notifica individuale alla Commissione europea nel caso fosse necessario un intervento dello Stato per assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche piccole, con attività non superiori ai 5 miliardi di euro e comunque escludendo le banche di credito cooperativo, si è adottato uno schema generale e preventivamente sottoposto alla Commissione europea in base al quale il Ministero dell’Economia può, può concedere il sostegno pubblico sotto varie forme alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di aziende o rami di azienda della banca in liquidazione; senza che sia necessario effettuare di volta in volta una notifica alla Commissione che mal si attaglia alle esigenze di speditezza.

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi: viene istituito, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, per interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, per fronteggiare le difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

Lavoro

Il decreto ‘Rilancio’ stanzia ulteriori 26 miliardi circa, in aggiunta ai 10 miliardi previsti dal ‘Cura Italia’ di marzo, per preservare la tenuta occupazionale e garantire livelli adeguati di reddito per i lavoratori e le famiglie. Sono state confermate ed estese tutte le tutele previste nei precedenti interventi del Governo sul fronte del lavoro e dell’occupazione, fra cui la cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa e le indennità per i lavoratori autonomi, e sono state introdotte nuove misure per allargare ulteriormente il sostegno a famiglie e imprese.

Reddito di Emergenza: alle famiglie in difficoltà a causa dell’Emergenza Covid-19 viene riconosciuta, con una spesa di circa un miliardo di euro, questa forma di sostegno straordinaria, erogata in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). La platea fa riferimento a 1,9 milioni di famiglie, che devono essere residenti in Italia, avere un reddito nel mese di aprile inferiore all’ammontare del beneficio che si riceve, un patrimonio mobiliare famigliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro (tetto elevabile a un massimo di 25.000 euro a seconda del nucleo familiare) e un valore ISEE inferiore a 15.000 euro. Il Rem non è compatibile con le altre forme di sostegno previste dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 e non viene erogato ai titolari di pensione, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore al reddito stesso e a chi già riceve il reddito di cittadinanza.

Cassa Integrazione: con 16 miliardi vengono rafforzati gli istituti della Cassa Integrazione e del Fondo di Solidarietà per ulteriori 9 settimane: in particolare vengono estese le tutele previste dal Cura Italia fino al 31 agosto 2020 e incrementate di successive 4 settimane per i periodi dal primo settembre al 31 ottobre 2020. La Cig straordinaria viene estesa a 18 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020.

NASPI e DISCOLL: le prestazioni dei sussidi di disoccupazione ordinari (NASPI) e per Co.Co.Co. (DISCOLL) che finiscono nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e in questo DL. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari a importo ultima mensilità della prestazione originaria.

Indennità: gli indennizzi previsti dai provvedimenti governativi non sono cumulabili con pensioni o stipendi.

          • 600 euro per il mese di aprile: l’indennizzo previsto a marzo per una platea di quasi 5 milioni di persone viene erogato anche per il mese di aprile: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Lo riceveranno anche coloro che hanno presentato domanda in un momento successivo: gli stagionali diversi dal settore turismo, i lavoratori occasionali e quelli intermittenti.
          • 1.000 euro per il mese di maggio: viene riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Viene riconosciuta anche ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro all’entrata in vigore del decreto.
          • Artigiani, commercianti e coltivatori diretti: a partire da maggio queste categorie vengono ricomprese nell’insieme di società di persone e capitali e rientrano nell’ambito dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, che eroga indennizzi a fondo perduto alle imprese che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Gli indennizzi sono parametrati alla perdita di fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro.
          • Professionisti ordinistici: continuano a venire gestiti dalle casse professionali per i mesi di aprile e maggio.
          • Colf e badanti: ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, viene riconosciuta per aprile e maggio 2020 un’indennità mensile pari a 500 euro al mese. Dalla norma, che prevede uno stanziamento di poco inferiore ai 500 milioni di euro, sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro che percepiscono il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza.

Bonus Baby sitter: il voucher babysitter sale da 600 a 1.200 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi) e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi, potenziati a loto volto con il rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia, da 150 milioni di euro. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, con uno stanziamento di circa 680 milioni, il bonus aumenta da 1.000 a 2.000 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi).

Incremento giorni di permesso retribuito coperto da legge 104 e Congedi parentali: è incrementato di ulteriori dodici giornate il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (i cosiddetti “permessi ex legge 104/92”). I dodici giorni aggiuntivi, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge, per un totale di quindici giorni totali per i due mesi citati. Inoltre, fino al 31 luglio 2020 per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni i lavoratori dipendenti genitori di figli con meno di 12 anni hanno diritto ad un congedo parentale pagato al 50% della retribuzione. Lo stanziamento complessivamente assomma a circa 1,3 miliardi di euro.

Sospensione dei licenziamenti: si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Sovvenzioni al pagamento dei salari per evitare licenziamenti: ai sensi del nuovo Temporary Framework europeo gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a sostegno dell’economia per contribuire ai costi salariali delle imprese (fra cui quote contributive e assistenziali) e dei lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti durante la pandemia. La sovvenzione ha durata di 12 mesi, è rivolta ai dipendenti che altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro e non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda.

Emersione dei rapporti di lavoro: per garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva a causa dell’emergenza sanitaria e favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. Allo stesso tempo, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto nell’ottobre 2019 possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Queste norme si applicano all’agricoltura, allevamento, pesca, assistenza alla persona per se stessi o componenti della propria famiglia con disabilità, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Modifica di pagamenti di cig in deroga: per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo ed effettua l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Lavoro agile: fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Fisco

Con il decreto-legge “Cura Italia” e con il successivo Decreto Liquidità, il Governo ha sospeso un’ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi, stabilendo il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi.

Con il Decreto-legge Rilancio vengono ulteriormente prorogate le sospensioni dei versamenti di marzo, aprile e maggio, fino al settembre 2020 e vengono introdotte ulteriori misure fiscali volte a sostenere da un lato l’attività imprenditoriale e dall’altro a ridurre gli oneri per i dispositivi di protezione, le spese di sanificazione ed adeguamento degli ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con questo decreto il Governo ha voluto inoltre cancellare definitivamente le clausole di salvaguardia che prevedevano l’aumento i Iva e accise a partire dal 2021.

Soppresse le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise: vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Cancellazione del saldo e acconto dell’Irap: alle imprese che hanno un fatturato compreso fra 0 e 250 milioni di euro (ad esclusione di banche ed assicurazioni) viene cancellata la rata di saldo e di acconto dell’Irap dovuta a Giugno 2020.

Ecobonus e sismabonus al 110%: detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico. Fra gli interventi sono compresi anche quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Sono stati stanziat 2 miliardi per questa misura.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Credito d’imposta per i fitti commerciali: ai soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato. Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Innalzato il limite delle compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.

Misure in materia di TOSAP: esonero Tosap fino al 31 ottobre per imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni per utilizzo suolo pubblico.

Credito imposta Ricerca e Sviluppo al Sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccolo imprese.

Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: riduzione IVA dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine, guanti, gel disinfettanti e altri prodotti, mascherine, ventilatori e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni viene totalmente esentata dall’IVA (aliquota zero).

Incentivi per gli investimenti nell’economia reale: viene potenziata la capacità dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, introducendo un nuovo tipo di Pir, con specifici vincoli, affinché l’investimento sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul FTSE MIB e FTSE MID. Sono inoltre previsti vincoli di concentrazione degli investimenti pari al 20 per cento, anziché al 10% come per i Pir “ordinari” e limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente, anziché 30.000 euro all’anno e 150.000 euro complessivi come per i Pir “ordinari”. Vengono inoltre considerati tra gli investimenti qualificati, oltre agli strumenti finanziari, anche fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese.

Versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati. Sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione. Fino alla stessa data queste somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: rimessione in termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo formale (avvisi bonari). I versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili a partire dal mese di settembre.

Sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

Proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento.

Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: viene rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

Rinvio Plastic e Sugar tax: l’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax viene rinviata al 1° gennaio 2021.

Rinvio Lotteria degli scontrini ed obbligo di registratore telematico: viene rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il regime transitorio per la memorizzazione dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari fino a 400.000 euro. Viene rinviato al 1° gennaio 2021 l’avvio della lotteria degli scontrini.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): per i periodi di imposta 2020 e 2021 la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) viene modificata per tenere conto degli effetti correlati all’emergenza sanitaria. Vengono quindi spostati i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione. Per il periodo d’imposta 2018, l’Amministrazione finanziaria terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

Turismo, istruzione e cultura

Il turismo è una delle risorse dell’economia italiana ed uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19. Per questo il Dl rilancio stanzia importanti risorse volte a sostenere nella difficoltà e aiutare nel rilancio, anche attraverso un forte stimolo alla domanda, il comparto del turismo, insieme a quello dell’istruzione e della cultura. Per quest’anno e il prossimo il Governo ha stanziato 5,5 miliardi di euro che servono a rafforzare il comparto della Ricerca, con un intervento senza precedenti che prevede l’assunzione di ulteriori 4.000 ricercatori

TURISMO

Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Esenzioni dall’IMU per il settore turistico: sono esentati dalla prima rata relativa al 2020 dell’IMU gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali, gli alberghi e le pensioni, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. A fronte delle minori entrate per i Comuni, è istituito un fondo con una dotazione di 122,5 milioni di euro per il 2020.

Esonero Tosap: per promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza, ristoranti, bar, pasticcerie e imprese simili, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Fino a quella data, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, per via telematica. La norma prevede altre semplificazioni e facilitazioni.

Fondo Turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

ISTRUZIONE E CULTURA

Viene stanziato circa un miliardo e mezzo nell’arco di due anni per far partire il prossimo anno scolastico in sicurezza con il contenimento del rischio epidemiologico, dando più forza e certezza alla scuola.

Stabilizzazione di 16 mila insegnanti, con un totale di 32 mila posti aggiuntivi all’avvio dell’anno scolastico.

Alle Università e agli Enti Nazionali di Ricerca vengono destinati 1,4 miliardi

È prevista l’assunzione di ulteriori 4 mila ricercatori, oltre ai 1.600 già deliberati

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020. (Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Mutui prima casa: ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari della sospensione delle rate

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è disponibile ilnuovo moduloper la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto ‘decreto Liquidità ‘, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In base alla nuova normativa vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.

Non ci sarà alcuna variazione sulle procedure di inoltro delle richieste né sugli altri requisiti già previsti.

MES no, MES si, l’Italia ha la capacità di sostenere il debito?

L’Italia, ha la capacità  nella fase di ristrutturazione del debito di ripagare il prestito del MES?  Nella recente negoziazione: nell’ultimo testo del Trattato sul MES si presume che prima dell’inizio della ristrutturazione del debito si prosegua  a una analisi della sostenibilità del debito, connessa quindi alla successiva capacità del paese di ripagarlo. Una analisi che verrà fatta sia dalla Commissione che dal MES. L’accostamento del MES ( istituzione intergovernativa), alla Commissione (istituzione sovranazionale) è una delle circostanze difficili della riforma: il MES prenderà in attenta valutazione  soprattutto l’idoneità del paese di rimborsare il prestito del MES stesso (e non obbligatoriamente  l’interesse dell’intera Ue, come fa invece la Commissione). Se l’esito fosse contrario, il paese sarebbe tenuto alla ristrutturazione del proprio debito, peraltro con regole di coinvolgimento dei detentori dei titoli rese più veloci e ordinate. Se il paese non presenta un debito sostenibile – malgrado la ristrutturazione del proprio debito o se si rifiuterà di provvedervi – non potrà ricorrere ai prestiti del MES.

Cassazione: Il fondo patrimoniale non è ipotecabile

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020, ha stabilito che l‘Agenzia entrate e della riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito del contribuente proviene dalla sua partecipazione societaria e non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

FATTO:

Un piccolo imprenditore che si era indebitato con il fisco per via di una partecipazione societaria che non era neppure il suo sostentamento ma semplicemente un investimento. Quindi aveva condotto i suoi beni in un fondo patrimoniale. Il fisco aveva prima notificato l’accertamento e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, aveva avviato la riscossione con l’iscrizione dell’ipoteca. Il contribuente ha incassato subito la nullità della procedura con verdetto reso ora definitivo in sede di legittimità. Ad avviso dei giudici della Cassazione, la Commissione di appello ha ritenuto che il contribuente abbia provato che i beni facevano parte del fondo patrimoniale, attraverso documenti; e inoltre che abbia certificato non solo la circostanza della estraneità dei debiti alle esigenze della famiglia, ma anche che l’amministrazione finanziaria era in condizioni di rendersi conto di tale estraneità, poiché desumibile dal fatto stesso che si tratta di debiti derivanti dalla partecipazione quale mero socio di capitali ad una certa società, investimenti distinti dalla attività lavorativa, svolta nell’ambito di altra e diversa ditta che è invece quella da cui la famiglia trae sostentamento. Ciò anche perché l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del dpr. n. 602 del 1973, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero, nell’ipotesi contraria, purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, contrariamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.